Legge 342 del 2000 e “limite 516,46 euro”
Sintetiche linee Guida: La Legge 342 del 2000 ed il "limite dei 516,46 euro"
Art. 37. (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)
Comma 2) I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi"; [1]
Questa norma ha una chiara finalità antielusiva volta a contrastare il fenomeno evasivo, la norma si applica a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche indipendentemente dalla opzione del regime agevolato di cui alla Legge n.398/91.
Molto brevemente rientrano nella sfera di applicazione della disciplina in esame tutte le somme pagate o incassate di importo superiore a 516,46 euro; per esempio sicuramente rientrano i pagamenti di corrispettivi a favore di associazioni per operazioni commerciali, ma anche, gli incassi a titolo di quote associative o contributi ed i pagamenti effettuati dall’associazione (come i compensi agli sportivi dilettanti, ai lavoratori autonomi ed ai lavoratori subordinati).Leggi tutto...












